la Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019 del 27/12/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30/12/2019) ha previsto, in merito all’obbligo di pagamento mediante metodi tracciabili, al fine di potere usufruire delle detrazioni fiscali, quanto ai commi 679 e 680 dell’articolo 1, che si riportano testualmente come segue:
Comma 679. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Comma 680. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.