La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 4/4/2017 contiene importanti chiarimenti circa le detrazioni fiscali che riguardano le persone fisiche; in particolare:
Nella detrazione del 19% per le spese di istruzione dei figli rientrano anche i costi per le gite, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa deliberato da organi d’istituto;
L’imposta di bollo (attualmente pari a 2 euro) applicata sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro esenti da Iva è detraibile quale onere accessorio se posta a carico del cliente ed evidenziata a parte sulla fattura;
Sono detraibili anche le spese per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica acquistati online da farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti;
La detrazione per le spese relative a prestazioni di assistenza personale è riconosciuta anche se queste ultime sono fornite da una casa di cura o di riposo, da una cooperativa di servizi o attraverso un’agenzia interinale;
Beneficiano della detrazione quali spese di istruzione universitaria, quelle sostenute per la frequenza degli Istituti tecnici superiori (Its);
Non sono ammesse alla detrazione per spese sanitarie le prestazioni di massofisioterapia rese da soggetti aventi titoli conseguiti dopo il 17 marzo 1999, anche in presenza di prescrizione medica;
Per le spese relative a lavori di ristrutturazione sostenute dal 1° gennaio 2016, la detrazione spetta anche al convivente more uxorio del proprietario dell'immobile anche in assenza di un contratto di comodato;
In mancanza di uno specifico accordo nell'’atto di trasferimento dell’immobile, il venditore può conservare le quote di detrazione non utilizzate anche con una scrittura privata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.