Lo scorso 29 gennaio 2018 è scaduto l’ultimo termine (con ravvedimento operoso) per l’invio della dichiarazione dei redditi modello 2017 per l’anno 2016, il cui termine ordinario era in scadenza il 31 ottobre 2017; le dichiarazioni non inviate (eventualmente con ravvedimento) entro la predetta data del 29 gennaio 2018, sono considerate irrimediabilmente omesse e non sono tecnicamente assoggettabili a ravvedimento operoso; l’omissione consente all’amministrazione finanziaria di effettuare un accertamento di tipo induttivo.
Nonostante il mancato invio della dichiarazione nei termini descritti non sia sanabile, è senz’altro opportuno inviare comunque il modello dichiarativo, anche oltre il termine, in quanto l’invio, per quanto tardivo, oltre a costituire comunque titolo per la riscossione da parte dell’erario degli eventuali debiti di imposta esposti in dichiarazione, attenua le conseguenze negative del mancato adempimento.
Infatti la presentazione di una dichiarazione tardiva a debito, comporta il dimezzamento delle sanzioni erariali: anziché la sanzione dal 120% al 240% delle imposte dovute, si applica (in caso di spontanea presentazione da parte del contribuente di una dichiarazione dei redditi in precedenza omessa), la sanzione ridotta dal 60% al 120%, qualora la dichiarazione sia presentata entro il termine per l’invio di quella per l’anno successivo e, comunque, prima dell’inizio di un accertamento.
Inoltre la presentazione della dichiarazione tardiva (in precedenza omessa) rende non punibile il reato di omessa dichiarazione e, se il contribuente versa le imposte risultanti a debito, utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso, le sanzioni irrogabili per l’omissione dichiarativa sono applicate solamente in misura fissa (e non proporzionalmente all’imposta non versata).
In conclusione: