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Venerdì, 11 Luglio, 2014
Dichiarazioni di intento

Lo schema di D.Lgs. contenente le "semplificazioni" fiscali approvato dal Consiglio dei ministri dispone, con riferimento alle dichiarazioni d'intenti, una nuova disciplina (destinata ad entrare in vigore con le dichiarazioni d'intento relative ad operazioni senza applicazione dell'imposta da effettuare a decorrere dall’1/1/2015), che impone all'esportatore abituale la trasmissione telematica delle dichiarazioni all'agenzia delle Entrate, con successiva consegna (comprendente anche la ricevuta di presentazione) al fornitore o prestatore.
Pertanto, il fornitore non è più tenuto ad inviare all'Agenzia la comunicazione con i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute; incorrerà in sanzione se, in forza del nuovo testo dell'articolo 7, comma 4-bis, del Dlgs 471/1997, effettuerà cessioni o prestazioni in regime di non imponibilità Iva prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione di intento e di aver riscontrato telematicamente (con modalità ancora da definirsi) l'avvenuta presentazione all'agenzia delle Entrate.