il D.L. 193/2016 del 22/10/2016 ha chiarito il principio che è possibile presentare una dichiarazione integrativa ai fini dei redditi, Irap e sostituti di imposta sia a favore che a sfavore del contribuente entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento, restando salve l’applicazione delle sanzioni e le disposizioni in tema di ravvedimento operoso
Il credito che deriva da una dichiarazione integrativa a favore risulta compensabile. Se l’integrativa è presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo, il credito che ne emerge può essere usato in compensazione solo a fronte di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Dunque il credito che emerge dalla dichiarazione integrativa a favore è liberamente compensabile se la stessa viene presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo, mentre se l’integrativa viene presentata dopo, la compensazione ha le limitazioni predette.
Per le dichiarazioni Iva vengono invece stabilite delle regole diverse. Da una parte è possibile presentare dichiarazioni integrative Iva, sia a favore che a sfavore, entro i termini di decadenza dell’accertamento, dall’altra però è previsto che solo il credito che emerge dalla dichiarazione integrativa inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno solare successivo risulta compensabile oppure detraibile in sede di liquidazione o di dichiarazione annuale.
Si prevede, infine, che la presentazione di una dichiarazione integrativa (sia a favore che a sfavore) fa decorrere i termini di decadenza dell’accertamento a partire dal momento di presentazione dell’integrativa stessa.