Le nuove norme sul diritto di interpello chiariscono che sono causa di inammissibilità l’assenza dei dati identificativi dell’istante ovvero l’insufficiente descrizione della fattispecie; inoltre l’interpello deve essere presentato prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari direttamente connessi alla fattispecie oggetto dell’istanza. L’interpello è inammissibile anche nel caso in cui il contribuente alla data di presentazione dell’istanza abbia avuto formale conoscenza dell’avvio di specifiche attività di controllo.
In particolare sono ora previste le sei seguenti forme di interpello:
- Interpello ordinario, mediante il quale il contribuente potrà ottenere dall’amministrazione finanziaria (che dovrà rispondere entro 90 giorni prima della formazione del silenzio-assenso), dei chiarimenti in merito alla corretta interpretazione delle norme tributarie.
- Interpello Probatorio, che può essere attivato dal contribuente quando intende aderire ad alcuni specifici regimi fiscali. L’agenzia delle Entrate deve in tal caso esprimersi non solo sulla sussistenza delle condizioni per l’accesso al particolare regime ma anche sull’idoneità degli elementi probatori prodotti a tal fine.
- Interpello Antiabuso, che consente di interrogare l’Agenzia circa la natura abusiva del diritto di specifici atti, anche tra loro collegati; l’istante dovrà specificare la sostanza economica dell’operazione complessiva, la mancanza di vantaggi fiscali indebiti e, comunque, la presenza di sottostanti valide ragioni extrafiscali, non marginali.
- Interpello Disapplicativo, con cui il contribuente presenta istanza all’amministrazione finanziaria al fine di provare che nella situazione concreta non possono realizzarsi gli effetti elusivi che la norma intende evitare (in sostanza si tratta di una clausola di salvaguardia).
- Interpello sui Nuovi Investimenti, che permette alle imprese italiane ed estere di interpellare l’Amministrazione sull’investimento che intendono realizzare per un ammontare pari ad almeno 30 milioni di euro, con significative e durature ricadute occupazionali.
- Ruling Internazionale, il cui obiettivo è la definizione concordata di specifiche componenti reddituali di natura transnazionale e, dunque, favorire maggior certezza per le imprese con attività internazionale, le sole passibili di accesso a tale procedura.