Con la nostra Circolare n. 19/2022 del 24/3/2022, abbiamo ricordato che la legge finanziaria 2018 ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2018, sui dividendi percepiti dalle persone fisiche residenti, al di fuori dell’esercizio d’impresa, relativi sia a partecipazioni qualificate che a partecipazioni non qualificate in società italiane ed estere si applica una ritenuta d’imposta pari al 26%.
La predetta normativa ha previsto un regime transitorio per cui alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati fino al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi, anziché la ritenuta d’imposta del 26% disposta dall’attuale normativa, le seguenti misure:
- gli utili prodotti dalla società che distribuisce i dividendi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 si aggiungono al reddito complessivo del percipiente per il loro 40%;
- gli utili prodotti dalla società che distribuisce i dividendi dal 2008 fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 si aggiungono al reddito complessivo del percipiente per il loro 49,72%;
- gli utili prodotti dalla società che distribuisce i dividendi nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 si aggiungono al reddito complessivo del percipiente per il loro 58,14%.
Dunque, il 2022 è l’ultimo anno in cui le persone fisiche residenti in Italia titolari di partecipazioni qualificate possono beneficiare del regime transitorio di tassazione dei dividendi formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017. Il regime transitorio descritto riguarda le distribuzioni di utili deliberate fino al 31 dicembre 2022.
Sempre nella nostra Circolare n. 19/2022 del 24/3/2022 avevamo segnalato come non sia chiaro se sia necessario che il dividendo sia anche effettivamente pagato entro la fine del 2022.
Secondo l’interpretazione restrittiva fornita dall’Agenzia delle Entrate con risposta a interpello non ancora pubblicata e segnalata da “Il Sole 24 Ore” del 26/7/2022, per potere godere del regime transitorio, oltre ella delibera di distribuzione entro il 31 dicembre 2022, è richiesto che anche l’erogazione dei dividendi avvenga entro il termine del 31 dicembre 2022, in applicazione del principio di cassa.