Come illustrato nella nostra Circolare n. 41/2017 del 4/5/2017, Il decreto legge 24/4/2017 n. 50 ha previsto l’obbligo del visto di conformità per i crediti di importo superiore a 5mila euro. Il nuovo limite introdotto ha ridotto il tetto da 15mila a 5mila euro per l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni annuali Iva, redditi e Irap che chiudono a credito.
Un emendamento approvato in fase di conversione del D.L. in oggetto, estende l’obbligo di apposizione del visto di conformità, con il limite della soglia di 5mila euro anche alle istanze infrannuali (modelli Iva TR).
Di conseguenza, quindi, il nuovo vincolo si applicherà ora per tutti i contribuenti che intendano utilizzare in compensazione il credito superiore a 5mila euro, sia che esso derivi dalla dichiarazione annuale, sia che quest’ultimo venga generato a seguito della presentazione di un’istanza infrannuale.
La nuova normativa si applicherà già alle istanze relative al secondo trimestre 2017 (aprile-maggio-giugno 2017), da presentarsi entro la fine del mese di luglio 2017.
E’ stato poi previsto che siano accorciati i termini entro i quali sarà possibile presentare il modello F24 per la compensazione del credito annuale o relativo a periodi trimestrali, per importi superiori a 5mila euro.
Dall’odierno termine del 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito, è ora prevista la possibilità di utilizzo al giorno 10, anticipando così di sei giorni la possibilità di presentare la delega in compensazione.