A parere dell’ufficio studi del Consiglio Nazionale del Notariato (risposta al Quesito Tributario n. 71-2015/T), all’effettuazione contestuale di una pluralità di donazioni di partecipazioni sociali, mediante le quali il donatario acquisisca il controllo della società, anche se le singole donazioni abbiano a oggetto partecipazioni non di controllo, compete l’agevolazione prevista all’articolo 3, comma 4-ter del Dlgs 346/1990, e cioè l’esclusione dell’imposta di donazione.
Il tipico caso è quello di due genitori, titolare uno di una quota del 45% e l’altro di una quota del 40% del capitale sociale di una società (in entrambi i casi, partecipazioni non di controllo) che donino contestualmente dette partecipazioni al figlio, che in conseguenza della descritta operazione ottiene il controllo della società.
Secondo il Consiglio Nazionale del Notariato in tale caso è applicabile l’agevolazione di cui all’articolo3, comma 4-ter del Dlgs 346/1990, e dunque l’esclusione dall’imposta di donazione, dato che ciò che rileva non è l’entità della quota donata dal donante, ma la situazione che si determina in capo al donatario a seguito della donazione.
In conclusione, l’esclusione dalla imposta di donazione compete:
- alla donazione contestuale di due partecipazioni non di controllo (ad esempio del 40% ciascuna) che realizzano in capo all’unico donatario una situazione di controllo (l’80%);
- alla donazione di una partecipazione non di controllo (ad esempio del 4%) che realizzi in capo al donatario (ad esempio già titolare del 47%) una situazione di controllo (il 51%).