Il D.Lgs. n. 117 del 3/7/2017 ha introdotto il nuovo Codice normativo degli enti no profit fissando regole uniformi e distinguendo gli enti in funzione delle finalità perseguite e della categoria civilistica di appartenenza.
E’ introdotta la fattispecie dell’ETS (Ente del terzo settore), che può essere rappresentato da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni riconosciute e non, fondazioni e ogni altro ente di carattere privato diverso dalle società.
Tali enti potranno acquisire personalità giuridica con l’iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, tenuto ad effettuare un controllo di regolarità formale, compresa la verifica dei requisiti di consistenza patrimoniale (non inferiore a 15mila euro per le associazioni e 30mila per le fondazioni); la predetta iscrizione sarà vincolante per l’accesso alle norme agevolative.
Il Registro prevedrà specifiche sezioni: volontariato, promozione sociale, enti filantropici, reti associative, società di mutuo soccorso cui si aggiunge una categoria residuale denominata «altri enti del terzo settore». L’istituzione del Registro e le procedure di iscrizione sono demandate a un decreto del Ministero del Lavoro da emanarsi entro un anno.
In particolare gli enti del terzo settore non commerciali (ovvero quelli in cui le entrate derivanti da attività no profit superano, nel periodo d’imposta, quelle di carattere commerciale) potranno godere di un regime fiscale opzionale basato su coefficienti di redditività applicabili in funzione dell’ammontare e della tipologia di ricavi: per ricavi fino a 130mila euro si applica un coefficiente del 7% per le prestazioni di servizi e del 5% per le altre attività; aumentando i ricavi aumenta anche il coefficiente fino al 17% oltre 300mila di ricavi per prestazioni di servizi.
Il reddito d’impresa si determina applicando ai ricavi i vari coefficienti e sommando le eventuali plusvalenze patrimoniali, sopravvenienze attive, dividendi e interessi nonché i ricavi immobiliari.
Inoltre è previsto per le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e per le Associazione di Promozione Sociale (APS), con ricavi non superiori a 130mila euro, un regime speciale fortemente agevolativo sul modello del regime forfettario per i contribuenti minimi. In tal caso il reddito imponibile si calcola applicando un coefficiente di redditività dell’1% per le ODV e del 3% per le APS. Tale regime semplifica gli adempimenti fiscali e contabili a carico degli enti che sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili e non sono considerati sostituiti d’imposta. Ai fini Iva sono considerati al pari dei consumatori finali e non sono tenuti alla conservazione dei registri, alla liquidazione e al versamento dell’imposta nonché alla presentazione della dichiarazione.
Il Codice prevede poi una serie di disposizioni fiscali estremamente agevolative che riguardano: