Con la ns. Circolare n. 35/2021 del 28/5/2021, abbiamo segnalato come, a partire dalle procedure aperte dopo il 26/5/2021, sia stata prevista l’anticipazione, al momento di apertura delle procedure a carico del debitore, della facoltà del creditore insoddisfatto di emettere la nota di variazione Iva che consente allo stesso di recuperare l’imposta originariamente versata.
Successivamente, con la ns. Circolare n. 11/2022 del 10/2/2022, abbiamo segnalato una serie di documenti di prassi in merito alla normativa in esame (Risposta a Interpello dell’Agenzia delle Entrate del 3/12/2021, n. 801, circolare dell’Agenzia delle Entrate 20/E/2021 del 29/12/2021, incontro con la stampa specializzata del 25/1/2022).
La Risposta agli interpelli dell’Agenzia delle Entrate del 20/7/2022 n. 386 chiarisce le seguenti casistiche:
- Risoluzione unilaterale del contratto con prestazioni continuative e periodiche, con clausola risolutiva espressa.
Il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto con effetti a decorrere dalla prima fattura rimasta insoluta; si può procedere alla variazione dell’Iva solo per le prestazioni già eseguite ma non saldate.
- Tentativi di recupero giudiziale delle somme nei confronti di società di persone e di società di capitali; fallimento della società di capitali e pagamento parziale del garante.
Se il creditore sceglie di dare avvio a una procedura concorsuale o esecutiva individuale, può procedere al recupero dell’Iva all’avvio della procedura concorsuale o all’esito infruttuoso della procedura esecutiva individuale. Se successivamente, a fronte dell’avvio di azioni a carico dei soci illimitatamente responsabili della società di persone o del garante di società di capitali, il creditore riesce a incassare le somme spettanti, dovrà emettere fattura nei confronti del debitore originario, indicando imponibile e imposta.
- Risoluzione e riconoscimento dell’inadempimento a seguito di accordo transattivo.
Se la risoluzione deriva del sopravvenuto accordo tra le parti, il recupero dell’Iva è consentito entro l’anno dall’effettuazione dell’operazione originaria.