E’ diventata Legge in data 21/5/2015 la nuova normativa sul falso in bilancio.
Per le società non quotate e non emittenti strumenti finanziari per il pubblico risparmio, le previsioni sono le seguenti:
- le figure che possono essere chiamate a rispondere del reato sono: amministratori, direttori generali, dirigenti addetti alla predisposizione delle scritture contabili, sindaci e liquidatori.
- il falso deve essere “concretamente idoneo a indurre altri in errore”; ciò lascia un margine ampio di discrezionalità in giudizio; la valutazione non è più collegata a un dato fisso e quantitativo per determinare la condotta penalmente rilevante nel caso singolo.
- la pena base è compresa tra 1 e 5 anni, limite che permette di applicare la nuova causa di non punibilità per tenuità del fatto, dove il giudice, nella valutazione sulla concessione, dovrà tenere presente in maniera particolare l’entità del danno provocato alla società, ai soci e ai creditori.
- è prevista una pena da 6 mesi a 3 anni se i fatti sono “di lieve entità” con riferimento alla natura e alle dimensioni della società e alle modalità ed effetti della condotta.
- se il reato è stato commesso in società al di sotto dei limiti previsti dalla legge fallimentare (attivo non superiore a 300mila euro, ricavi lordi non superiori a 200mila euro; debiti non superiori a 500mila euro) la pena da applicare è sempre quella ridotta per i fatti di lieve entità.