di seguito alcune considerazioni su quanto in oggetto, anche a seguito della conversione in legge del D.L. 119/2018.
Moratoria sulle sanzioni
Sull’argomento si veda anche la ns. Circolare n. 65/2018 del 17/10/2018. Fino al 30/6/2019 (per i contribuenti trimestrali) e fino al 30/9/2018 (per i mensili), le sanzioni di cui all’articolo 6, D.Lgs. 471/1997 per l’emittente e il cliente non si applicano se la fattura elettronica viene emessa entro il termine di liquidazione relativo al momento di effettuazione dell’operazione; le sanzioni si applicano nella misura del 20% se la fattura elettronica è emessa entro il termine di liquidazione del periodo successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Somministrazione cibi e bevande
I soggetti che effettuano somministrazione di alimenti e bevande normalmente rilasciano al cliente uno scontrino/ricevuta fiscale, e dovranno emettere la fattura (in formato elettronico) se richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. Se ci si trovasse nell’impossibilità di emettere immediatamente la fattura elettronica, si potrebbe al momento consegnare al cliente una “fattura pro-forma” (o “di cortesia”), che non ha funzione sostitutiva del documento fiscale, ma consentirà un legittimo differimento del termine di emissione della fattura elettronica al giorno 15 del mese successivo. Infatti, come confermato dalle Faq sulla fatturazione elettronica dell’Agenzia delle Entrate, per le prestazioni di servizi risulta idoneo a supportare il differimento dell’emissione della fattura elettronica anche il rilascio di una “fattura proforma”, contenente la descrizione dell’operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti.
Operatori sanitari
Sull’argomento si veda il contenuto della ns. Circolare n. 73/2018 del 27/11/2018, confermato dalla legge di conversione del DL 119/2018; per tali operatori l’esonero dalla fatturazione elettronica riguarda solo le operazioni, effettuate nel 2019, relative a fatture i cui dati sono inviati al Sistema Tessera Sanitaria (STS); dunque tutte le fatture che non vengono trasmesse tramite questo canale sono investite dall’obbligo di emissione elettronica.
Di conseguenza, per il 2019 per tali soggetti si creerà un doppio binario di fatturazione, quella cartacea, da consegnare ai pazienti che aderiscono alla trasmissione delle proprie spese al Sistema Tessera Sanitaria; quella elettronica per tutte le prestazioni per le quali il paziente si è rifiutato di dare il consenso alla trasmissione del sistema Tessera sanitaria, o comunque non interessate all’invio al Sistema Tessera Sanitaria (STS).
Fatture estere
Per evitare la presentazione della dichiarazione c.d. “esterometro” le fatture emesse verso soggetti non residenti potranno essere emesse in formato elettronico ed inviate allo Sdi indicando il codice identificativo XXXXXXX, fermo restando che al cliente dovrà essere inviata copia cartacea della fattura.
Fatture datate 2018
L’obbligo di fatturazione elettronica sorge per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019, dunque le fatture emesse (e datate) 2018 sono correttamente cartacee, anche se ricevute nel 2019. Al contrario, si considera non emessa una fattura cartacea da un soggetto obbligato alla fatturazione elettronica, datata e ricevuta nel 2019.
Fatture differite
Le fatture differite riferite a Ddt di dicembre 2018 dovranno essere obbligatoriamente in formato elettronico se emesse dal 1° gennaio 2019, mentre potranno essere cartacee se emesse entro il prossimo 31 dicembre 2018.
Invio a soggetto errato
La procedura di invio e ricezione della fattura elettronica non consente di rifiutare una fattura elettronica ricevuta, anche se non corretta. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate in una Faq sull’argomento, il destinatario della fattura errata, potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente solo tramite i canali tradizionali e dovrà chiedere all’emittente l’emissione di una nota di credito, anch’essa elettronica, a storno della fattura erroneamente emessa.