in fase di avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica, era stata prevista la non applicabilità di sanzioni se la fattura elettronica fosse stata regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’Iva relativa all’operazione documentata, e l’applicazione di una sanzione ridotta al 20% se la fattura elettronica fosse stata emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva, mensile o trimestrale, del periodo successivo.
La moratoria riguardava le operazioni effettuate sino al 30 giugno 2019, per tutti i contribuenti, mensili e trimestrali, e sino al 30 settembre 2019 per i contribuenti con liquidazione mensile.
Ad oggi è dunque terminato il periodo di moratoria delle sanzioni per tardiva o omessa fatturazione elettronica anche per i contribuenti mensili relativamente alle operazioni effettuate dal 1° ottobre 2019.
Le sanzioni previste nelle ipotesi di omessa o ritardata fatturazione sono stabilite dall’articolo 6 del D.Lgs. 472/1997 come segue:
- nella misura compresa tra il 90 ed il 180% dell’imposta, irrogabili nelle due fattispecie di imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio oppure di indicazione di un’imposta inferiore a quella dovuta nella relativa documentazione.
- in caso di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o assoggettate ad inversione contabile, la sanzione è tra il 5 ed il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati.
- se la violazione non ha invece inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione è dovuta comunque in misura fissa compresa tra 250 e 2.000 euro.