
La legge prevede che l’effettuazione di finanziamenti infruttiferi da parte dei soci in favore della società partecipata sia soggetto ad imposta di registro nella misura del 3%, a meno che esso non si formi per “corrispondenza commerciale”, nel qual caso lo stesso viene tassato solo in caso d’uso.
Nella nostra Circolare n. 97/2015 del 3/12/2015 avevamo segnalato come la sentenza di Cassazione n. 24268/2015 depositata il 27/11/2015 avesse stabilito che il contratto di finanziamento sia un’operazione soggetta a Iva seppur esente dalla sua applicazione, e, quindi, per il principio di alternatività tra Iva e registro, non soggetta a tale ultima imposta, senza però affrontare la fondamentale questione della definizione di “corrispondenza commerciale”, ovvero se atti non spediti a mezzo posta o PEC, ma scambiati “a mani” rientrino o meno in tale definizione.
Sul punto è intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione n. 19799 del 26/7/2018 che ha chiarito che un contratto è concluso «mediante corrispondenza» (e quindi sottratto a obbligo di registrazione) non solo quando si forma mediante un «rapporto epistolare», e cioè mediante «lettere spedite e ricevute», ma anche quando si forma mediante «scambio di dichiarazioni unilaterali effettuato brevi manu».
Secondo la Suprema Corte è quindi irrilevante l’intervenuta spedizione dell’atto, ben potendo ritenersi formato «per corrispondenza» il contratto stipulato mediante lo scambio manuale di due scritture, ciascuna firmata da un solo contraente.