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Venerdì, 5 Febbraio, 2016
Fringe benefits attribuibili ai lavoratori dipendenti

Di seguito si illustra il trattamento fiscale dei fringe benefits più comunemente attribuibili ai lavoratori dipendenti.

- Autovetture concesse per uso esclusivamente aziendale. Il veicolo dato in uso al dipendente per esclusivo fine aziendale non determina alcun fringe benefit tassabile. Per l’impresa la deducibilità dei costi relativi a tali veicoli è limitata al 20% (tenendo conto dei limiti massimi disposti dall’art. 164, co. 1, lett. b), D.P.R. 917/1986).

- Autovetture concesse per uso promiscuo. Il fringe benefit è pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di Km 15.000 determinabile sulla base del costo chilometrico stabilito dalle Tabelle Aci in vigore per l’anno di riferimento. Da tale importo vanno detratte le eventuali somme trattenute in busta paga al dipendente. Per l’impresa la deducibilità dei costi relativi ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta è limitata al 70%. L’utilizzo da parte del dipendente deve essere provato con certezza in base ad idonea documentazione (ad esempio, specifica clausola nel contratto di lavoro del dipendente, scrittura privata avente data certa o verbale del consiglio di amministrazione); inoltre, il veicolo deve essere utilizzato dal dipendente per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta del datore di lavoro. Nel caso di acquisto o cessione del veicolo in corso d’anno, la concessione in uso promiscuo ai dipendenti deve avvenire rispettivamente per la maggior parte del periodo decorrente dal momento dell’acquisto fino al termine del periodo d’imposta oppure per la maggior parte del periodo decorrente dall’inizio dell’esercizio fino alla data della cessione del veicolo. Ai fini del conteggio della durata dell’utilizzo del veicolo da parte del dipendente nel periodo d’imposta, non è necessario che tale utilizzo sia avvenuto in modo continuativo né che il veicolo sia stato utilizzato da uno stesso dipendente. Se, per contro, il mezzo è concesso in uso promiscuo per un lasso di tempo inferiore alla maggior parte del periodo d’imposta, i costi relativi allo stesso sono deducibili per intero fino a concorrenza dell’ammontare del fringe benefit che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, mentre, per l’eventuale eccedenza, nella misura del 20%, sempre tenendo conto dei limiti massimi disposti dall’art. 164, co. 1, lett. b), D.P.R. 917/1986..

- Autovetture concesse per uso esclusivamente personale. La concessione di un veicolo al dipendente per uso esclusivamente personale genera in capo allo stesso un fringe benefit pari al compenso in natura tassabile come reddito di lavoro dipendente da quantificare in base al criterio del valore normale, facendo riferimento al prezzo praticato per veicoli identici, in condizioni di libera concorrenza ed allo stesso stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui il mezzo è stato acquistato; il valore così determinato deve essere ridotto delle eventuali somme trattenute al dipendente. Per il datore di lavoro, è prevista l’integrale deducibilità ai fini delle imposte sui redditi del compenso in natura tassato in capo al dipendente, trattandosi di spese per prestazioni di lavoro.

- Rimborsi chilometrici ai dipendenti che usano l’auto personale. Nel caso in cui il dipendente utilizzi la propria autovettura per effettuare una trasferta di lavoro, il datore di lavoro deve corrispondere un’indennità chilometrica. Per il datore di lavoro, è previsto un limite alla deducibilità del costo di percorrenza dell’autoveicolo privato per vetture con potenza superiore a 17 CV fiscali se a benzina e 20 CV fiscali se diesel. I rimborsi chilometrici erogati per l'espletamento della prestazione lavorativa in un Comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro, sono esenti da imposizione, se l’ammontare dell'indennità è calcolato in base alle Tabelle Aci, in considerazione della percorrenza, del tipo di automezzo usato dal dipendente e del costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura (tali elementi devono emergere dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro). Se la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione risulta inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, e quindi al lavoratore è riconosciuto, in base alle Tabelle Aci, un rimborso chilometrico di minor importo, quest'ultimo è da considerare non imponibile. In caso contrario, essendo erogato al lavoratore, in base alle Tabelle Aci, un rimborso chilometrico di importo maggiore rispetto a quello calcolato dalla sede di servizio, la differenza è da considerarsi reddito imponibile.

- Finanziamenti concessi ai dipendenti. Se il datore di lavoro concede dei prestiti al dipendente, risulta tassabile il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Se il datore di lavoro stipula una convenzione con un istituto bancario al fine di concedere prestiti a tassi agevolati ai propri dipendenti, è necessario che la banca comunichi all’azienda l’ammontare del tasso effettivamente applicato perché quest’ultima, in qualità di sostituto d’imposta, provveda a calcolare le ritenute sul reddito erogato al dipendente. Per il datore di lavoro, tale benefit rientra fra le spese da lavoro dipendente ordinariamente deducibili dal reddito d’impresa.

- Fabbricati concessi in uso al dipendente. L’attribuzione di immobile da parte del datore di lavoro costituisce un beneficio tassabile per il dipendente da quantificare secondo regole variabili a seconda che si tratti di fabbricati iscritti in Catasto senza alcun obbligo per il dipendente di dimorarvi ovvero di fabbricati iscritti in Catasto con obbligo di dimorarvi o, da ultimo, di fabbricati che non devono essere iscritti in Catasto. In tutte le tre ipotesi di concessione del fabbricato in uso al dipendente, in generale, i canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi.