La Legge 134/2012 (si veda la ns. circolare del 14/2/2013), aveva elevato al 20% l’aliquota contributiva della gestione separata INPS per l’anno 2013 per gli iscritti che risultino titolari anche di altro trattamento pensionistico, lasciando, invece, ferma al 27% (più lo 0,72% di aliquota aggiuntiva per tutela maternità, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera) quella per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria, ed aveva modificato le aliquote anche per gli anni successivi (fino al 2018).
La Legge 147/2013 ha apportato ulteriori modifiche prevedendo, con effetto a partire dal 2014, l’applicazione di tre aliquote (anziché di due, come in precedenza): 27% (più lo 0,72%) per i titolari di partita Iva non assicurati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati, 22% per i pensionati e gli iscritti ad un'altra gestione obbligatoria e 28% (più lo 0,72%) per i restanti soggetti.
Le aliquote, il massimale e il minimale contributivi applicabili per l’anno 2014 sono stati indicati dall’Inps nella Circolare 4/2/2014, n. 18. In particolare, il massimale di reddito, per il 2014 è stato fissato in euro 100.123, mentre il minimale di reddito per il 2014 è stato stabilito in euro 15.516.