In materia di classificazione degli impianti fotovoltaici, l’Agenzia delle Entrate, con la C.M. 36/E/2013 del 19/12/2013, si è allineata alle indicazioni fornite dall’Agenzia del Territorio con la Nota 22/6/2012, n. 31892, affermando che:
·gli immobili ospitanti le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accatastati nella categoria "D/1 - opifici" e nella determinazione della relativa rendita catastale devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici, in quanto ne determinano il carattere sostanziale di centrale elettrica e, quindi, di opificio;
·le installazioni fotovoltaiche poste su edifici e quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al Catasto edilizio urbano, non devono essere accatastate autonomamente, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili. Sussiste, comunque la necessità di procedere, con dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della rendita dell'unità immobiliare nella misura del 15% o superiore, in base alle disposizioni catastali dell'Amministrazione competente;
·gli impianti di modesta entità non devono essere accatastati e non comportano l’insorgenza di alcun obbligo in capo al soggetto interessato.
devono essere considerati impianti di modesta entità quegli impianti che soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti:
·potenza nominale dell’impianto non superiore a 3 kilowatt per ogni unità immobiliare;
·potenza nominale complessiva, espressa in kilowatt, non superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto;
·per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi è inferiore a 150 m.