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Venerdì, 2 Febbraio, 2024
imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie)

La Legge 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) ha previsto l’incremento delle aliquote dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).

 

In particolare:

- è disposto l’aumento dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) ordinaria dallo 0,76% all’1,06%;

- è disposto l’aumento dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) dallo 0,2% allo 0,4% annuo. L’incremento vale però unicamente per valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (lista da cui è recentemente uscita la Svizzera).

 

Per quanto riguarda l’Ivie, si ricorda che l’imposta è calcolata proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è verificato il possesso dei singoli immobili; Il versamento non è dovuto se l’importo complessivo, calcolato senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta, non supera i 200 euro (in tal caso resta comunque fermo l’obbligo di compilazione del quadro RW).

L’aliquota è stabilita allo 0,40% nel caso in cui l’immobile sia adibito ad abitazione principale (con aliquota rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato ad abitazione principale).

A seconda del regime impositivo del Paese ove l’immobile ha sede, è possibile detrarre dall’Ivie le imposte locali. Ad esempio, nel caso della Francia, è possibile detrarre la taxe foncière e la impôt sur la fortune immobilière.

 

Per quanto riguarda l’Ivafe, si ricorda che per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero, l’imposta è stabilita nella misura fissa di 34,20 euro per ciascuna posizione.