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Venerdì, 31 Gennaio, 2014
IMU – deducibilità parziale

La Legge 147/2013 ha introdotto la possibilità di dedurre dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo una quota (pari al 30% per il 2013 ed al 20% a partire dal 2014) dell’Imu relativa agli immobili strumentali. Resta invece ferma l’indeducibilità assoluta dell’Imu ai fini Irap. Si segnala quanto segue:

  • i soggetti interessati sono tutte le imprese, sia individuali che collettive, nonché i lavoratori autonomi, anche se esercenti l’attività in forma associata;
  • l’ambito oggettivo si riferisce espressamente ai soli fabbricati strumentali, mentre sono esclusi in ogni caso gli immobili merce, e ciò indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza, per i quali tuttavia è necessario ricordare che se si tratta di imprese che li hanno costruiti per la rivendita, a partire dalla seconda rata 2013 l’Imu non è più dovuta;
  • Per i lavoratori autonomi la nozione di strumentalità degli immobili è costituita esclusivamente da quelli utilizzati direttamente per lo svolgimento dell’attività professionale, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza;
  • Relativamente all’importo dell’Imu deducibile, vale il criterio di cassa, per cui l’IMU è deducibile nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento, a prescindere dall’annualità di riferimento;
  • Secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2014, sarà deducibile solo l’IMU di competenza a partire dal 2013; dunque l’eventuale importo dell’IMU dovuta per annualità precedenti (ad esempio 2012) versata nel 2013 (nel caso essendosi avvalsi del ravvedimento operoso), non dovrebbe essere deducibile.