La Legge di Stabilità per il 2016 (si vedano le ns. Circolari n. 6 del 18/1/2016 e n. 24 del 24/2/2016) ha eliminato la disposizione in base alla quale i Comuni potevano assimilare all’abitazione principale l’unità concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, da questi utilizzata come abitazione principale, prevedendo in tali casi (con l’esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) una riduzione nella misura del 50% della base imponibile Imu e Tasi a favore del comodante. Peraltro l’applicazione della Tasi è esclusa sia per il possessore sia per l’occupante degli immobili adibiti ad abitazione principale, quindi il comodatario non dovrà versare tale imposta avendo destinato l’immobile ottenuto in comodato a propria abitazione principale.
In presenza di tutte le condizioni necessarie per godere dell’agevolazione in oggetto, il comodante verserà la Tasi mediante riduzione della base imponibile del 50%, in base all’aliquota percentuale fissata dal Comune, oppure, in caso di mancata determinazione di tale percentuale, il comodante verserà il 90% sulla base imponibile ridotta del 50% con applicazione dell’aliquota Tasi prevista per le seconde case date in comodato.
Per beneficiare della predetta riduzione devono verificarsi contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
Si analizzano di seguito le seguenti situazioni specifiche: