con Risposta a Interpello n. 55/2019 l’Agenzia delle Entrate chiarisce come sia necessario, in caso di procedura da cui derivi la perdita del credito, emettere la relativa nota di credito nel periodo in cui è attestata l’infruttuosità della procedura stessa, per evitare che il recupero a credito dell’Iva a suo tempo esposta al cliente e da questi non pagata, venga contestato dall’erario.
E’ dunque necessario, ai fini dell’emissione delle note di credito a fronte di procedure rimaste infruttuose, conoscere la data a partire dalla quale, per l’Agenzia delle Entrate, la predetta infruttuosità risulta attestata, considerando anche che, secondo il disposto dell’articolo 19, comma 1, Dpr 633/72, l’imposta è recuperabile, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto.
In particolare:
Nel caso in cui le condizioni illustrate si fossero verificate nel periodo 2018, è necessario emettere nota di credito (in forma elettronica e registrata in apposito sezionale) entro il 30 aprile 2019, in modo da potere esercitare il diritto alla detrazione nella dichiarazione Iva 2019 relativa all’anno 2018 (eventualmente anche mediante l’invio di una dichiarazione correttiva nei termini).