Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021 aveva variato la misura degli interessi legali dallo 0,01% annuo, misura applicabile per l’anno 2021, all’1,25%, con effetto dal 1° gennaio 2022.
Il Decreto ministeriale del 13 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 292 del 15 dicembre 2022, ha fissato la misura del saggio degli interessi legali al 5% annuo, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.
Il tasso degli interessi legali è quindi passato dallo 0.01% del 2021 al 5% previsto per il 2023.
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), con Informativa del 19 dicembre 2022 n. 122 (prot. n. 14266), ha segnalato come il sensibile incremento del saggio degli interessi legali, oltre a rendere più gravoso l’esercizio del ravvedimento operoso, comporterà anche effetti distorsivi di particolare rilevanza.
In caso, ad esempio, di versamento tardivo delle imposte entro un anno dalla scadenza originaria, è prevista la possibilità di regolarizzare la violazione, pagando, oltre alle imposte, una sanzione pari al 3,75%; alla predetta sanzione vanno aggiunti gli interessi al tasso legale che, nel 2023, saranno dovuti in misura pari al 5% e, quindi, per un importo superiore, nel caso esemplificato, alle sanzioni contestualmente dovute per la regolarizzazione.
Il che si traduce, evidentemente, a parere del CNDCEC, in un paradosso che occorrerebbe evitare, anche per non scoraggiare l’utilizzo dell'istituto da parte dei contribuenti.
Il CNDCEC ha quindi chiesto al Ministero di valutare l’opportunità di un intervento normativo che riduca sensibilmente il tasso degli interessi moratori da corrispondere in caso di ravvedimento operoso, eliminando il collegamento al tasso legale degli interessi, attualmente previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.