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Mercoledì, 3 Aprile, 2024
Investimenti in beni strumentali nuovi industria 4.0 e attività R&S del 2023 e primo trimestre 2024

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è quindi entrato in vigore il decreto legge 30 Marzo 2024 n. 39 di cui alla nostra circolare dello scorso venerdì 29 Marzo.

 

Per quanto riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi 4 0 e le attività R&S, il decreto porta le seguenti previsioni.

Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione deve essere aggiornata al completamento degli investimenti.

La comunicazione telematica di completamento degli investimenti deve essere effettuata anche per gli investimenti realizzati tra il 1° gennaio e il 30 marzo 2024.  Con apposito decreto del Ministero delle imprese e del   made in Italy, saranno stabiliti il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni in oggetto.

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla predetta comunicazione.

 

Circa la normativa in oggetto il Sole 24 ore di oggi ha pubblicato un primo commento che di seguito si riporta integralmente.

 

“Per investimenti 4.0 e attività di R&S effettuati dal 30 marzo 2024, obbligo di comunicazione preventiva e consuntiva per fruire dei crediti di imposta. L’articolo 6 del Dl 39/2024 introduce una nutrita serie di comunicazioni per le imprese che si avvalgono dei bonus sugli investimenti. Rendicontazione obbligatoria anche per le compensazioni dei crediti su investimenti 4.0 realizzati nel 2023 e tra il 1° gennaio e il 29 marzo di quest’anno. In attesa che il ministero delle Imprese (Mimit) approvi il nuovo modello, si attende un chiarimento sulla possibilità di continuare con la compensazione dei crediti già maturati.

 

Per monitorare con tempestività l’utilizzo dei tax credit sugli investimenti delle imprese, il Dl 39/2024, in vigore dal 30 marzo, introduce una nuova condizione di fruibilità: la comunicazione al ministero delle Imprese e del Made in Italy, in via preventiva e a consuntivo, delle spese agevolate e dei crediti maturati sui beni 4.0 (legge 178/2020, commi da 1057-bis a 1058-ter) e sulle attività di R&S (legge 160/209, commi 200, 201, 202, 203 quarto periodo, 203-quinquies e 2023-sexies).

L’obbligo scatta, secondo la formulazione normativa (non particolarmente chiara), per gli investimenti che «si intendono effettuare» dal 30 marzo 2024. È da ritenere che la comunicazione ex ante - che deve riportare l’importo programmato di spesa oltre che una ipotetica ripartizione temporale della formazione e dell’utilizzo dei crediti - debba effettuarsi, a partire dalla suddetta data, prima di concludere il contratto con il fornitore (investimenti 4.0) o di avviare un progetto di R&S. Non essendo evidentemente ipotizzabile che le imprese debbano sospendere gli ordini ai fornitori in attesa che ci sia il modello telematico, andrà previsto in via transitoria un congruo termine per comunicare investimenti già avviati dal 30 marzo. Al completamento dell’investimento (o delle attività di ricerca) che era stato comunicato ex ante, l’impresa dovrà trasmettere una seconda comunicazione per aggiornare e rendicontare gli importi già indicati.

 

L’obbligo di comunicare “ex post”, cioè di rendicontare costi sostenuti e crediti maturati, è previsto pure per gli investimenti (4.0 e R&S) realizzati dal 1° gennaio al 29 marzo 2024. Anche l’assolvimento di questo obbligo comunicativo (che richiama quello per gli investimenti dal 30 marzo che è condizione di fruibilità del tax credit) è necessario per compensare i crediti maturati.

 

Un terzo gruppo di dati da comunicare (solo ex post) riguarda gli importi degli investimenti 4.0 (ma non anche delle attività di R&S) «relativi» al 2023 (dovrebbero essere gli investimenti effettuati in tale anno ai sensi dell’articolo 109 del Tuir) e i relativi crediti di imposta maturati e non ancora compensati al 30 marzo 2024. Anche per tali crediti la comunicazione è condizione di compensabilità; la mancata comunicazione blocca l’utilizzo dei tax credit nel modello F24.

Per effettuare le diverse comunicazioni ex ante e ex post, che sono previste, rispettivamente, per investimenti e attività di R&S avviati dal 30 marzo 2024, per investimenti e attività di R&S del periodo 1° gennaio-9 marzo, nonché per investimenti relativi al 2023, si dovrà attendere che il MIMIT, con un decreto direttoriale, aggiorni il modello già previsto dal Dm 6 ottobre 2021 per le precedenti rendicontazioni (che non erano poste come condizione di compensabilità dei crediti).

 

Le imprese che hanno già maturato al 30 marzo crediti compensabili (si pensi agli investimenti 2023 e a quelli del primo trimestre 2024 che sono già stati interconnessi) si interrogano ora sulla necessità di sospendere l’utilizzo di questi crediti nel modello F24, in attesa di disporre del modello e delle procedure telematiche per effettuare le nuove comunicazioni. È indispensabile che, anche per i crediti già maturati, il ministero fissi un congruo periodo transitorio nel quale le comunicazioni ex post possono essere effettuate, “salvando” con ciò le compensazioni già operate a partire dal 30 marzo e fino alla comunicazione.