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Lunedì, 4 Febbraio, 2019
Investimenti Ricerca e Sviluppo

in relazione all’agevolazione riguardante le spese di Ricerca e Sviluppo, la Legge di Bilancio 2019 ha introdotto aliquote differenziate in base alle diverse tipologie di spesa agevolabili e ha ridotto  l’importo massimo agevolabile.

La percentuale del 50%, ad oggi applicabile su tutta l’eccedenza delle spese ammissibili rispetto alla media del triennio 2012-2014, viene mantenuta, a decorrere dal 2019, unicamente nei seguenti casi:

  • attività di ricerca e sviluppo effettuate internamente all’impresa, per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca;
  • attività di ricerca & sviluppo effettuate da terzi, per i contratti stipulati con università, enti e organismi di ricerca, start-up e Pmi innovative indipendenti.

Si applica al contrario l’aliquota ridotta del 25% nei seguenti casi:

  • attività di ricerca e sviluppo effettuate internamente all’impresa, per le spese per soggetti titolari di rapporti diversi dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, ecc.);
  • attività di ricerca & sviluppo effettuate da terzi, per i contratti stipulati con altri soggetti (diversi da università, enti e organismi di ricerca, start-up e Pmi innovative indipendenti).

 

Viene confermato che le attività agevolabili sono quelle riguardanti la ricerca fondamentale, la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale, la pianificazione e documentazione di nuovi prodotti, processi e servizi, la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, la produzione e il collaudo di prodotti, processi e servizi, e inoltre è previsto che rilevino anche i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. Di tali ultime nuove voci di spesa, dovrà essere tenuto contro per il calcolo della media storica da porre a confronto con le spese dell’anno 2019.

 

E’ inoltre prevista la riduzione dell’importo massimo del credito d’imposta spettante per ciascun periodo d’imposta, da 20 milioni di Euro a 10 milioni di Euro.

 

Sono poi introdotti ulteriori obblighi relativi agli adempimenti documentali, che hanno effetto già in relazione al credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta 2018. Le nuove disposizioni prevedono l’obbligo della certificazione delle spese (sia del periodo agevolato che dei periodi di media), per tutti i soggetti beneficiari (non solo per quelli privi di controllo legale dei conti). Per le imprese senza revisione legale dei conti, i costi dovranno essere certificati da un revisore legale o da una società di revisione; le spese sostenute per la certificazione saranno riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo massimo di Euro 5.000. L’impresa è poi tenuta a predisporre una relazione tecnica illustrativa del progetto, del suo avanzamento e di tutte le informazioni rilevanti per la determinazione del credito d’imposta.