Una società, proprietaria di diversi carrelli elevatori, acquisiti negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, provvederà ad installare sugli stessi un particolare apparecchio con il relativo software, che consentirebbe l'interconnessione dei carrelli con i propri sistemi gestionali aziendali.
La società ha quindi posto all’Agenzia delle Entrate i seguenti quesiti:
1) se sia necessario interconnettere il carrello entro una determinata data a partire dalla data di acquisto per fruire delle agevolazioni Iperammortamento o credito di imposta per investimenti 4.0.
2) se sia possibile applicare l’iperammortamento o il credito di imposta 4.0, oltre che al costo di acquisto dell’apparecchio e del software che consentono l’interconnessione, anche al costo di acquisto dei carrelli acquistati dal 2017 in poi.
3) se, presupponendo l’utilizzo dell'agevolazione a partire dall’anno di interconnessione del bene, sia applicabile la disciplina vigente nell’anno di acquisto del carrello;
4) se al costo dell’apparecchio e del relativo software, necessari all’interconnessione, sia necessario applicare la stessa agevolazione spettante per il macchinario sul quale viene montato oppure sia necessario considerare la disciplina vigente nell’anno di acquisto.
La soluzione interpretativa prospettata dal contribuente è stata la seguente:
L’Agenzia non ha risposto direttamente ai quesiti posti, ma ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) di fornire le valutazioni di natura tecnica in merito.
Il MISE ha quindi, fra l’altro, specificato quanto segue:
Quanto all’interconnessione, requisito il cui soddisfacimento dipende non solo dalle caratteristiche intrinseche del nuovo bene oggetto d’investimento, ma anche, strettamente, dalle caratteristiche del sistema informativo dell’impresa, è stato riconosciuto che lo stesso possa essere soddisfatto anche in un momento successivo a quello di effettuazione dell’investimento e messa in funzione del bene; e ciò, proprio per consentire all’impresa di potersi dotare o di poter adeguare i sistemi informatici ai quali il bene (già dotato delle caratteristiche tecniche al momento del suo primo utilizzo) dovrà interconnettersi. Il ritardo nell’interconnessione (conseguente, ad esempio, alla complessità dell'investimento) non è di ostacolo alla completa fruizione dell'iperammortamento, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si può iniziare a godere del beneficio.
In tal senso, l’interconnessione tardiva dei beni può essere dovuta alla necessità di completare l’infrastruttura informatica indispensabile a interconnettere il bene.
In nessun caso, invece, l’interconnessione successiva rispetto all’entrata in funzione dei beni può dipendere dal fatto che, al momento del loro primo utilizzo, i beni medesimi non possiedano le caratteristiche intrinseche richieste dalla disciplina 4.0.
Il MISE esclude, quindi, che per i beni non dotati, al momento del loro primo utilizzo, di tutte le caratteristiche tecniche richieste dal paradigma 4.0, il successivo apporto di modifiche e integrazioni, atte a conferire ai medesimi ex post una o più di tali caratteristiche, possa consentire l’ammissibilità ai benefici 4.0.