
come segnalato nella nostra Circolare n. 4 del 10/1/2019, la Legge di Bilancio 2019 ha previsto:
L’articolo 3-quater, comma 4 del Disegno di Legge c.d. Decreto Semplificazioni prevede che: “Ai soli fini dell’applicazione della disciplina di cui all’articolo 1, comma 9,della legge 11 dicembre 2016, n.232, il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, di cui all’allegato A annesso alla suddetta legge, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell’intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell’intero fabbricato.”
Dunque, la predetta normativa prevede l’ammissione all’iperammortamento dei magazzini automatizzati autoportanti, ovvero delle strutture interconnesse per la gestione logistica dei magazzini, solitamente costituiti da una scaffalatura integrata con i sistemi di movimentazione.
La rilevanza ai fini dell’iperammortamento dei costi in oggetto dovrà essere prevista dalla legge di conversione del descritto Disegno di Legge, e, avendo natura di norma interpretazione autentica, avrà valore anche per gli investimenti già realizzati nel 2017 e nel 2018.
Si segnala infine che, come previsto dalla norma riportata, resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell’intero fabbricato.