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Giovedì, 28 Ottobre, 2021
Iper/super ammortamento e credito d’imposta per beni strumentali nuovi

alla disciplina in oggetto abbiamo dedicato, tra le altre, le ns. Circolari n. 80/2019 del 19/12/2019, n. 12/2020 del 3/2/2020, n. 62/2020 del 14/10/2020, 67/2020 del 13/11/2020 n. 04/2021 del 15/1/2021, n. 10/2021 del 5/2/2021, n. 18/2021 del 17/3/2021, n. 36/2021 del 31/5/2021 e n. 46/2021 del 26/7/2021.

 

La presente per segnalare che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 18 ottobre, sull’argomento in oggetto, cinque risposte a interpelli, n. 719, 720, 721, 723 e 725 del 2021.

La prassi citata affronta diverse problematiche connesse alla disciplina in oggetto, di seguito sintetizzate.

 

- Viene chiarito che la normativa in materia di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, esclude dall'agevolazione le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla L.F., dal Codice della Crisi, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Secondo l’AdE, la circostanza che la norma di esclusione menzioni soltanto il concordato liquidatorio e non quello in continuità può considerarsi espressiva della volontà di escludere solo le imprese assoggettate a procedure con finalità liquidatoria, e che quindi le imprese che accedono ad istituti finalizzati al perseguimento della continuità aziendale, come gli accordi di ristrutturazione, possono accedere alle agevolazioni in esame.

 

- Rientra negli interventi agevolabili l’investimento in un magazzino automatizzato autoportante refrigerato acquisito tramite leasing e successivamente concesso in locazione operativa ad una società del gruppo. La circostanza che l’investimento effettuato sia oggetto di un successivo contratto di noleggio o di locazione operativa stipulato con un terzo non costituisce, di per sé, una causa ostativa all’accesso al credito d’imposta in argomento.

 

- Non sono agevolabili i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti nei settori di energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e raccolta e smaltimento dei rifiuti, dato che nelle convenzioni che regolano i rapporti tra l’ente concedente e i gestori è usualmente previsto che al termine del rapporto i beni siano oggetto di devoluzione obbligatoria finale al concedente, non potendo la concessionaria disporne autonomamente. Il credito d’imposta può maturare solo per i beni per i quali non sussiste alcun obbligo di devoluzione finale.

 

- L’AdE esamina il caso di un contratto complesso con il quale il fornitore s’impegna a vendere un bene mobile all’acquirente e ad eseguire ulteriori e rilevanti attività a favore di quest'ultimo (modifiche tecniche da apportare secondo determinate specifiche indicate dall’acquirente, l’addestramento e la formazione del personale all’utilizzo e un primo collaudo del bene). In questo caso, ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento, determinante per stabilire l’applicazione del beneficio, non è sufficiente la consegna del bene mobile ma l’investimento si considera effettuato nel momento del rilascio del Final Acceptance Certificate (FAC).

 

- Per quanto riguarda la perizia tecnica o l’attestato di conformità da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai noti allegati A e B, l’AdE specifica che i predetti documenti possono essere firmati digitalmente e con apposizione della marca temporale, per garantire la certezza della data di emissione.