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Venerdì, 22 Maggio, 2015
IVAFE – ambito di applicazione

L’articolo 9 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 prevede che le attività finanziarie detenute all’estero devono essere indicate nel modello RW, ma l’assoggettamento a IVAFE è previsto soltanto per i prodotti finanziari.

L’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) è stata introdotta dal D.L. n. 201/2011 e giustificata da esigenze di coerenza del sistema, posto che per le attività detenute presso intermediari italiani era prevista l’applicazione di un’imposta di bollo.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 28/2012, ha chiarito l’ambito soggettivo di applicazione della norma includendo tra le “attività finanziarie” anche le partecipazioni al capitale delle società. La Commissione Europea, però, ha mosso rilievi circa la disparità di trattamento tra l’imposta di bollo italiana che si applica ai “prodotti finanziari” e l’ IVAFE che, invece, si applica alle “attività finanziarie”.

Quindi, la Legge europea 2013-bis, n. 161/2014, ha modificato l’ambito oggettivo di applicazione dell’Ivafe, prevedendo che, a decorrere dal periodo d’imposta 2014, l’ IVAFE sia dovuta sul “valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero»” anziché sulla più ampia categoria delle “attività finanziarie”.

Si potrebbe quindi ritenere che le quote di partecipazione al capitale di società estere, non rappresentata da titoli negoziati, non siano soggette a IVAFE (pur restando l’obbligo di indicare le partecipazioni nel modello RW ai fini del monitoraggio fiscale).

Si resta quindi in attesa di un chiarimento ufficiale che individui gli strumenti finanziari soggetti e quelli esclusi dall’applicazione dell’IVAFE che dal 2014 è aumentata al 2 per mille.