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Martedì, 7 Gennaio, 2014
Leasing beni mobili ed immobili

La Legge di Stabilità 2014 ha previsto che, per i contratti stipulati dall’1/1/2014, il periodo minimo di durata per cui è consentita la deduzione dei canoni di leasing scende alla metà del periodo di ammortamento ordinario per quanto riguarda i beni mobili (prima era 2/3) e a 12 anni per quanto riguarda gli immobili (prima era 18 anni). L’intervento consente un’anticipazione dei tempi di ammortamento fiscale degli investimenti finanziati attraverso la formula della locazione finanziaria.

Si segnala come ad oggi, a seconda della data in cui un contratto di locazione finanziaria immobiliare sia stato sottoscritto, convivono 4 diversi regimi: durata minima di 8 anni per i contratti fino al dicembre 2005, di 15 anni fino all’1/1/2008, di 18 anni fino all’1/1/2014 e di 12 anni a partire dalla predetta data; inoltre, tali modifiche si affiancano a quelle che nel corso del 2012 (Dl 16/2012) avevano già interessato la fiscalità dei leasing (stipulati dopo il 29 aprile 2012) svincolando il periodo di durata minimo contrattuale da quello di deducibilità fiscale del costo.

Si segnala infine che la normativa non modifica il periodo di deducibilità per le autovetture aziendali, dato che la lettera b), del comma 1 dell’articolo 164, continua a prevedere la deduzione sul periodo di 48 mesi (pari al totale periodo di ammortamento).