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Lunedì, 22 Gennaio, 2018
Legge di Bilancio 2018

In relazione alle agevolazioni c.d. “superammortamento” e “iperammortamento” (sull’argomento si vedano le ns. circolari n. 75/2015, 76/2015, 23/2016, 87/2016, 96/2016, 4/2017, 26/2017, 64/2017, 80/2017, 88/2017), la Legge di Bilancio 2018 ha previsto:

 

  • la proroga del periodo utile per effettuare investimenti agevolabili con la maggiorazione del 150% (iperammortamento) mantenendo invariate le condizioni del beneficio. In particolare, l’investimento sarà agevolabile per il 2018 ed anche per il 2019 qualora entro il 31/12/2018 venga effettuato l’ordine e pagato un acconto pari almeno al 20% del corrispettivo. Sono agevolabili i beni compresi nella nota tabella A) allegata alla L. 232/2016; se il costo è superiore a 500mila euro è sempre richiesta la perizia giurata. E’ agevolato al 40% anche il software acquistato nel medesimo periodo, compresi i sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce, i servizi digitali per la fruizione immersiva, per le ricostruzioni 3D e la realtà aumentata e il software per la gestione della logistica. E’ inoltre previsto che se il bene agevolato viene ceduto prima dell’ultimazione dell’ammortamento, qualora venga sostituito con altro avente caratteristiche non inferiori è possibile proseguire nella deduzione delle quote fiscali fino a recuperare interamente il bonus del 150%.
  • Per quanto riguarda la formazione del personale in ambito industria 4.0, il credito d’imposta del 40% dovrebbe spettare solo sul costo aziendale del personale dipendente in formazione, e non sul costo dei corsi formativi; tale agevolazione inoltre non spetta ai lavoratori autonomi, ma solo alle imprese.

 

  • Per quanto riguarda il Superammortamento, l’agevolazione scende al 30% e resterà in vigore per il 2018 e fino al 30/6/2019 per ordini effettuati entro il 31/12/2018 con versamento di un acconto del 20% entro la predetta data. Per il Superammortamento, a differenza che per l’Iperammortamento, non è stata invece prevista l’utilizzabilità delle residue quote fiscale di ammortamento in caso di cessione e sostituzione del bene.