Lo schema di Legge di Stabilità 2016 prevede che le imprese e i professionisti che acquistano beni strumentali nuovi tra il 15/10/2015 e il 31/12/2016 potranno maggiorare le ordinarie quote di ammortamento di un importo pari al 40%, arrivando così a dedurre, al termine del periodo, il 140% del prezzo di acquisto.
L’agevolazione si applica a tutti i beni strumentali, con la sola esclusione dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% e di taluni beni individuati dalla norma, come condutture, materiale rotabile e aerei delle imprese di trasporto.
La maggior quota di ammortamento (che verrà dedotta nel modello Unico) vale solo per Ires e Irpef e non per l’Irap.
L’agevolazione dovrebbe riguardare anche i beni acquisiti in locazione finanziaria (lo sconto dovrebbe essere pari al 40% della quota capitale dei canoni dedotti fiscalmente), stante l’assimilazione agli acquisti diretti ma ciò non è attualmente testualmente previsto.
Per quanto riguarda il momento di effettuazione dell’investimento, dovrebbe rilevare la data di consegna o spedizione del bene, ovvero di ultimazione della prestazione per i cespiti realizzati in appalto, non essendo necessario il pagamento del corrispettivo (neanche per i lavoratori autonomi) e neppure l’entrata in funzione entro il termine ultimo.
L’incremento del 40% si applica all’ammortamento fiscalmente dedotto in ciascun esercizio; dunque se le quote in bilancio eccedono i coefficienti fiscali, la deduzione sarà commisurata a questi ultimi; per il primo anno l’agevolazione sarà ridotta alla metà.
Se il bene viene ceduto prima della fine del processo di ammortamento, non dovrebbero esserci conseguenze per le quote già dedotte; in tal caso, nell’esercizio di cessione, il 40% dovrebbe ragguagliarsi ai giorni di possesso del periodo.