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Lunedì, 22 Febbraio, 2016
Legge di Stabilità 2016 – ammortamento maggiorato su nuovi investimenti

Come già comunicato con le ns. circolari n. 75/2015 del 23/10/2015 e n. 76/2015 del 26/10/2015, la Legge di Stabilità 2016 ha previsto che le imprese e i professionisti che acquistano (anche in leasing) beni strumentali nuovi tra il 15/10/2015 e il 31/12/2016 possono maggiorare le ordinarie quote di ammortamento di un importo pari al 40%, arrivando così a dedurre, al termine del periodo, il 140% del prezzo di acquisto.

 

L’agevolazione si applica a tutti i beni strumentali, con la sola esclusione dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% e di taluni beni individuati dalla norma, come condutture, materiale rotabile e aerei delle imprese di trasporto.

 

In occasione del recente annuale evento “Telefisco 2016” del 28/1/2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti:

- Il superammortamento” spetta ai contribuenti in regime dei “minimi ma non a quelli nel regime “forfetario”, in quanto questi ultimi determinano il reddito attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi.

- L’agevolazione si applica, i fini Ires e Irpef ma non per l’Irap.

- La maggiorazione del costo rileva con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria ed è quindi esclusa ogni rilevanza ai fini del calcolo dei parametri utilizzati per effettuare il test di operatività delle imprese.

- Il “superammortamento” è legato all’entrata in funzione del bene, senza la quale l’ammortamento non inizierebbe. Ciò che conta però ai fini dell’agevolazione, è che il bene sia consegnato entro il 31/12/2016; se poi entra in funzione successivamente, si tratta comunque di un bene agevolato, i cui ammortamenti potranno essere aumentati a partire da un periodo successivo al 2016.

- I beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, potranno essere dedotti integralmente nell’anno per il valore, maggiorato, fino a Euro 722,40.

- In considerazione del fatto che la maggiorazione del 40% si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile, non correlata alle valutazioni di bilancio, la stessa va fruita in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal Dm 31/12/1988, a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene.

 

Al fine di potere procedere al calcolo dell’Ires/Irpef relativo al periodo 2015 Vi preghiamo di fornirci le informazioni circa i beni, acquisiti (consegnati) tra il 15/10/2015 e il 31/12/2015, che si ritiene possano godere dell’agevolazione descritta nella presente circolare.