Lo schema di Legge di Stabilità 2016 prevede una nuova possibilità di rivalutare fiscalmente i beni d’impresa, materiali e immateriali (esclusi l’avviamento e i costi pluriennali).
Tra i soggetti che potranno beneficiare della nuova rivalutazione dei beni d’impresa vi sono le imprese individuali (per i beni relativi all’attività), le società di persone, quelle di capitali, le cooperative, gli enti commerciali, compresi imprenditori individuali e società di persone in contabilità semplificata (per i beni risultanti dal registro dei beni ammortizzabili o nel registro Iva degli acquisti) o quelli che adottano il regime dei minimi, a patto che iscrivano i maggiori valori rivalutati su un prospetto di rivalutazione, che però non deve più essere bollato e vidimato presso l’agenzia delle Entrate; sono escluse dalla normativa le società semplici.
La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio chiuso al 31/12/2015 e sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati va versata in un’unica rata entro il 16/6/2016 (è ammessa la compensazione) un’imposta del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili (ad esempio, i terreni). Il maggior valore attribuito ai beni sarà riconosciuto fiscalmente ai fini Ires, Irpef e Irap dal 2018; quindi per i beni ammortizzabili, sarà fiscalmente deducibile il maggior ammortamento conteggiato dal 2018. A partire dal 2018, l’importo della rivalutazione rileverà anche ai fini della verifica delle società di comodo. A partire dall’1/12019, il maggior valore potrà essere considerato anche ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze fiscali, in caso di cessioni a titolo oneroso, assegnazioni ai soci, destinazioni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o al consumo personale o familiare dell’imprenditore.
La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, e deve essere seguito un unico criterio per tutti i beni appartenenti alla stessa categoria. Il valore attribuito ai singoli beni rivalutati non può superare il valore di mercato o quello di utilizzo.
L’imposta sostitutiva non rappresenta un costo dell’esercizio, ma deve essere imputata a riduzione della riserva di rivalutazione, che è in sospensione d’imposta e può essere affrancata pagando un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%, anch’essa da versare entro il 16/6/2016.