Una rilevantissima novità prevista dallo schema di Legge di Stabilità 2016 è quella che prevede la possibilità di emettere la nota di variazione IVA non più, come finora previsto, alla chiusura della procedura di fallimento, ma nel momento in cui il cessionario o committente è assoggettato alla procedura stessa. Una modifica resa pubblica il 23/10 u.s. (con l'introduzione del comma 10 dell'art. 9 del Ddl) prevede però che tali disposizioni si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017. Inoltre il termine "operazioni" sembra non possa riferirsi alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizio rese, per cui anche se la procedura concorsuale iniziasse dopo il 1 gennaio 2017, sarebbe preclusa la possibilità di emissione immediata della nota di accredito, per tutti i casi in cui l'operazione rilevante ai fini Iva sia stata posta in essere antecedentemente a tale data.
Il Decreto Semplificazioni aveva già ampliato il novero delle fattispecie in relazione alle quali la nota di variazione poteva essere emessa senza limiti di tempo, includendovi gli accordi di ristrutturazione dei debiti (all'omologa dello stesso) e i piani attestati di risanamento (alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese); ora si prevederebbe che la variazione possa essere effettuata alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o, infine, di quello che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Per quanto riguarda le procedure esecutive, verrebbe previsto che tali procedura possano cosiderarsi infruttuose quando risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare o anche l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità.
Comunqe per valutare correttamente la portata della nuova disciplina descritta, è necessario attendere la versione definitiva della Legge di stabilità 2016.