Il D.l. 50/2017, convertito dalla L. 96/2017, ha introdotto l’obbligo, a carico degli intermediari, di applicare una ritenuta del 21% sua canoni di locazione “breve” dagli stessi incassati dai conduttori (si vedano le ns. Circolari n. 63/2017 del 21/7/2017 e n. 77/2017 del 19/10/2017).
Con l’Ordinanza n. 2587 del 9/6/2018, il Consiglio di Stato, si è pronunciato in senso contrario alla sospensione dell’applicazione della ritenuta, richiesta da Airbnb.
Una prima istanza contro l’applicazione della ritenuta (e quindi tutti gli adempimenti conseguenti) e quindi contro il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 132395/2017 del 12/7/2017 sull’attuazione della norma sugli affitti brevi, era stata respinta dal Tar Lazio con Ordinanza n. 5442/2017.
Airbnb non ha ottenuto la sospensione del provvedimento ma un rinvio al Tar della questione, di conseguenza, il meccanismo della ritenuta resta pienamente attivo.