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Venerdì, 14 Febbraio, 2014
Locazioni immobiliari abitative - CONTRORDINE!!

La legge di stabilità 2014 aveva introdotto dall’1/1/2014 il divieto di pagamento dei canoni di locazione abitativi con denaro contante (si veda la ns. Circolare n. 11 del 21/1/2014).

Il dipartimento del Tesoro annulla ora, con nota prot. DT 10492 del 5/2//2014 la predetta previsione.

La legge di stabilità aveva imposto il divieto di pagamento in contanti in caso di corresponsione dei canoni di locazione delle abitazioni, a prescindere dall'importo del canone stesso, ma il Tesoro, con la nota, ribalta tale previsione. In primo luogo, il dicastero sottolinea come, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni comminate ai fini del decreto antiriciclaggio, rilevi unicamente il limite dei 1.000 euro stabilito dall’articolo 49 del Dlgs 231/07. In sostanza, nessuna sanzione potrebbe comunque essere irrogata al conduttore che paga un canone di locazione in contanti per una somma comunque inferiore ai mille euro.

Poiché il legislatore ha previsto esclusivamente questa sanzione e poiché nessuna sanzione è applicabile in caso di violazione dell’articolo 1, comma 50 della legge di stabilità, secondo il ministero, quest'ultima non prevede un vero e proprio obbligo di utilizzo di mezzi di pagamento differenti dal contante per la corresponsione dei canoni sotto la soglia dei 1.000 Euro.

Il Ministero sostiene poi che, per perseguire le finalità di tracciabilità del pagamento del canone, sia sufficiente attestare il pagamento con  una semplice ricevuta.