La legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) prevede il completo azzeramento degli interessi sui ruoli consegnati sino al 31/10/2013, a condizione che il debitore saldi l’intero importo dovuto entro il 28/2/2014. Sono interessati i ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni. Non è menzionato l’Inps che dunque non dovrebbe rientrare nella disciplina di legge, non potendo essere qualificato come ufficio statale. Non vi è invece alcuna limitazione in ordine sia alla tipologia del ruolo sia alla natura o all’ammontare del debito. La definizione interessa i ruoli con data di esecutività (che è indicata nella cartella di pagamento) fino al 31/10/2013.
In caso di definizione, non trovano applicazione né gli interessi di mora calcolati dall’agente della riscossione (Equitalia) dopo l’affidamento del carico tributario né gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, che maturano a partire dalla data della violazione dell’obbligo del pagamento sino alla trasmissione del ruolo all’agente della riscossione. In pratica, gli interessi sono azzerati. È pertanto evidente che quanto più è risalente la pretesa tanto maggiore è l’entità del risparmio conseguito. Restano invece dovuti per intero gli importi dovuti a titolo di capitale, sanzioni, aggio di riscossione ed eventuali spese esecutive.
La ristrettezza del termine di pagamento, unitamente all’impossibilità di rateizzare l’ammontare da versare, tuttavia, rendono scarsamente appetibile la definizione agevolata in esame.