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Lunedì, 5 Febbraio, 2024
Modalità versamento Imposta di bollo

Il 29/2/2024 è in scadenza il termine per il versamento dell’imposta di bollo, relativa al quarto trimestre dell’anno 2023, sulle fatture elettroniche con importi non assoggettati ad Iva con valore superiore a 77,47 euro.

Si ricorda che, a seguito della loro introduzione, è stato previsto l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, con obbligo di valorizzare con “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura stessa.

Periodicamente, l’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24.

L’Agenzia delle entrate elabora per ogni trimestre solare le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) per determinare se su tali fatture sia stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo.

L’esito di tale elaborazione si concretizza nella messa a disposizione, entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre, all’interno del portale "Fatture e corrispettivi” di due elenchi con gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento.

Sulla base dei dati presenti negli elenchi, l’Agenzia delle entrate procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l’importo nella citata area riservata.

 

Il versamento dell’imposta di bollo dovuta deve essere effettuato secondo le seguenti scadenze.

 

1° TRIMESTRE      31 maggio (*) (**)

2° TRIMESTRE      30 settembre (**)

3° TRIMESTRE      30 novembre

4° TRIMESTRE      28 febbraio dell’anno successivo (***)

(*) Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.

(**) Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

(***) Se l’anno è bisestile il versamento può essere eseguito entro il 29 febbraio.

Se la scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo è un giorno festivo, viene slittata al primo giorno lavorativo successivo.