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Venerdì, 9 Dicembre, 2016
Modello di versamento F24

A seguito della conversione nella Legge 225/2016 del D.L. 193/2016, a partire dal 3/12/2016, le persone fisiche senza partita Iva possono nuovamente presentare direttamente presso gli istituti di credito, le Poste o i concessionari della riscossione i modelli di pagamento F24 in modalità cartacea, per qualunque importo (dunque anche oltre 1.000 euro) purché non contengano compensazione con altri crediti tributari o contributivi.

L’articolo 7-quater, comma 31, del Dl 193/2016 ha soppresso l’obbligo di utilizzare il modello di versamento F24 telematico per i pagamenti superiori a 1.000 euro da parte delle persone fisiche senza partita Iva, contenuto nell’articolo 11, comma 2, lettera c), del D.L. 66/2014

E’ interessante segnalare che l’eliminazione del limite di mille euro per il pagamento con modalità cartacea da parte dei soggetti senza partita Iva, che come scritto è in vigore dallo scorso 3/12/2016, consente di versare in contanti anche importi superiori a 2.999,99 euro, pari al limite per l’uso del denaro contante.

Nella sostanza, dalla nuova normativa risulterebbe che attualmente non esiste alcun limite all’uso del denaro contante per i versamenti all’erario, mentre ovviamente vige ancora il limite di Euro 2.999,99 per i trasferimenti di denaro tra soggetti diversi.

Si ricorda che a differenza dei privati, i titolari di partita Iva devono utilizzare obbligatoriamente il modello F24 telematico per tutti i pagamenti.

Gli stessi soggetti, in caso di compensazione di crediti Iva (annuali o dei primi tre trimestri), per importi superiori a Euro 10.000 e in caso di presentazione di modelli F24 con saldo pari a zero (per effetto delle compensazioni effettuate) possono utilizzare unicamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e non quelli degli istituti di credito.