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Mercoledì, 7 Giugno, 2023
Normativa relativa alla c.d. “Tregua Fiscale”

abbiamo trattato l’argomento in oggetto con le ns. Circolari n. 53/2022 del 25/11/2022, n. 04/2023 del 20/1/2023, n. 8/2023 del 13/2/2023, n. 13/2023 del 9/3/2023, n. 16/2023 del 23/3/2023 e n. 20/2023 del 24/4/2023.

Con le ultime due Circolari citate abbiamo segnalato come il c.d. “Decreto bollette” abbia prorogato i termini di scadenza per diverse misure e come con Comunicato Stampa n. 68/2023 del 21 aprile 2023 il Ministero dell’Economia e delle Finanze abbia comunicato la proroga dei termini di scadenza della c.d. “Rottamazione-quater”, inizialmente previsti al 30 aprile 2023, portandoli al 30 giugno 2023.

 

Il predetto decreto è stato convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56, entrata in vigore in data 30 maggio 2023.

 

Le caratteristiche ed i termini di tutte le sanatorie previste, come risultanti dalla ultime modifiche normative, sono sintetizzate nel prospetto che segue, tratto da “Il Sole 24 Ore” di ieri.

 

 

 

ADEMPIMENTI

BENEFICI

SCADENZE

INTERESSI

RATEIZZAZIONE

PRIMA DELLA VERIFICA O DELL’ACCERTAMENTO     

Avvisi bonari

Accettare i rilievi e versare la prima rata o il dovuto entro 30 giorni dall'avviso

Sanzioni al 3%

Versamento entro 30 giorni dall’avviso

3,5%

20 rate trimestrali

Errori formali

Versamento e rimozione irregolarità

nei termini 

Versamento di 200 euro per anno

31-ott-23

No

2 rate: 31 ottobre 2023 e 31 marzo 2024

Ravvedimento speciale

Rimozione della violazione, pagamento imposta, interessi legali, sanzioni

Riduzione sanzioni a 1/18

30-set-23

Interessi legali

8 rate con scadenza della prima al 30 settembre 2023 (*******)

Criptoattività

Regolarizzazione con istanza di emersione secondo modello delle Entrate

No redditi: sanzione ridotta dello 0,5% del valore delle attività non dichiarate per anno - Sì redditi: imposta al 3,5% e sanzioni allo 0,5%

Definite da provvedimento Entrate

No

No

DOPO LA VERIFICA O L'ACCERTAMENTO     

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Pagamento degli atti a seconda dei termini. Estesa agli atti divenuti definitivi tra 2 gennaio e 15 febbraio 2023

Riduzione sanzioni a 1/18 (del minimo per l'adesione o dell'irrogato per l'acquiescenza)

Pagamento prima rata entro 20 giorni dal verbale di adesione o entro il termine per il ricorso in caso di acquiescenza (*****)

3,5% (******)

20 rate trimestrali

Omessi versamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione (*)

Integrale versamento entro il 31 marzo 2023 o comunque entro il periodo di rateizzazione delle somme dovute a titolo di imposta, senza sanzioni e interessi

Stralcio sanzioni e interessi

31-mar-23

Stralciati

20 rate trimestrali con scadenze successive alla prima: 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre, 31 marzo

CONTENZIOSO 

Definizione liti pendenti 

Presentazione modello e versamento tutte le somme o la prima rata entro il 30 settembre 2023. Scomputo
delle somme già versate

Stralcio sanzioni e interessi e riduzione imposte a seconda dello stato del giudizio al 1° gennaio 2023

30-set-23

Stralciati

20 rate (********)

Conciliazione agevolata (**)

Accordo conciliativo sottoscritto entro il 30 settembre 2023

Riduzione sanzioni a 1/18 del minimo

30-set-23

3,5% (******)

20 rate trimestrali

Rinuncia in Cassazione

Rinuncia al giudizio in Cassazione e accordo sottoscritto entro il 30 settembre 2023 versamento entro 20 giorni dall'accordo

Riduzione sanzioni a 1/18 del minimo

30-set-23

3,5% (******)

No

RISCOSSIONE

 

 

 

 

 

Rottamazione quater(***) (****)

30 giugno 2023 presentazione domanda - 31 ottobre 2023 pagamento I rata o intero

Stralcio sanzioni interessi e aggio

31-ott-23

Stralciati

18 rate (*********)

Stralcio dei carichi fino a mille euro (***)

Automatico stralcio da parte dell'agente della riscossione entro il 30 aprile 2023

Stralcio complessivo

30-apr-23

Stralciati

No

                                     

 

Note: (*) La sanatoria ricomprende anche gli omessi versamenti di rate da conciliazione giudiziale; (**) sono definibili anche le controversie pendenti al 15 febbraio 2023 innanzi alle Corti di giustizia tributarie; (***) misura estesa anche ai debiti riscossi da Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni direttamente o tramite soggetti iscritti nell’albo; (****) Per i soggetti residenti o con sede legale e/o operativa nei comuni emiliani, marchigiani e toscani colpiti dalle alluvioni di maggio rinviati i termini per adempimenti e pagamenti di 3 mesi; (*****) Gli atti divenuti definitivi tra 2 gennaio e 15 febbraio 2023 potevano essere definiti entro il 30 aprile 2023; (******) Importo in base al Dm 21 maggio 2009; (*******) Le scadenze successive: 31 ottobre 2023, 30 novembre 2023, 20 dicembre 2023, 31 marzo 2024, 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024 (********) Con scadenza 30 settembre 2023, 31 ottobre 2023 e 20 dicembre 2023 e poi 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. Dopo le prime tre rate, il contribuente può versare con 51 rate mensili pagabili entro ultimo giorno di ciascun mese; (*********) Dopo la prima rata del 31 ottobre 2023 e la seconda del 30 novembre 2023, le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024