abbiamo trattato l’argomento in oggetto con le ns. Circolari n. 53/2022 del 25/11/2022, n. 04/2023 del 20/1/2023, n. 8/2023 del 13/2/2023, n. 13/2023 del 9/3/2023, n. 16/2023 del 23/3/2023 e n. 20/2023 del 24/4/2023.
Con le ultime due Circolari citate abbiamo segnalato come il c.d. “Decreto bollette” abbia prorogato i termini di scadenza per diverse misure e come con Comunicato Stampa n. 68/2023 del 21 aprile 2023 il Ministero dell’Economia e delle Finanze abbia comunicato la proroga dei termini di scadenza della c.d. “Rottamazione-quater”, inizialmente previsti al 30 aprile 2023, portandoli al 30 giugno 2023.
Il predetto decreto è stato convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56, entrata in vigore in data 30 maggio 2023.
Le caratteristiche ed i termini di tutte le sanatorie previste, come risultanti dalla ultime modifiche normative, sono sintetizzate nel prospetto che segue, tratto da “Il Sole 24 Ore” di ieri.
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ADEMPIMENTI |
BENEFICI |
SCADENZE |
INTERESSI |
RATEIZZAZIONE |
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PRIMA DELLA VERIFICA O DELL’ACCERTAMENTO |
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Avvisi bonari |
Accettare i rilievi e versare la prima rata o il dovuto entro 30 giorni dall'avviso |
Sanzioni al 3% |
Versamento entro 30 giorni dall’avviso |
3,5% |
20 rate trimestrali |
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Errori formali |
Versamento e rimozione irregolarità nei termini |
Versamento di 200 euro per anno |
31-ott-23 |
No |
2 rate: 31 ottobre 2023 e 31 marzo 2024 |
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Ravvedimento speciale |
Rimozione della violazione, pagamento imposta, interessi legali, sanzioni |
Riduzione sanzioni a 1/18 |
30-set-23 |
Interessi legali |
8 rate con scadenza della prima al 30 settembre 2023 (*******) |
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Criptoattività |
Regolarizzazione con istanza di emersione secondo modello delle Entrate |
No redditi: sanzione ridotta dello 0,5% del valore delle attività non dichiarate per anno - Sì redditi: imposta al 3,5% e sanzioni allo 0,5% |
Definite da provvedimento Entrate |
No |
No |
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DOPO LA VERIFICA O L'ACCERTAMENTO |
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Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento |
Pagamento degli atti a seconda dei termini. Estesa agli atti divenuti definitivi tra 2 gennaio e 15 febbraio 2023 |
Riduzione sanzioni a 1/18 (del minimo per l'adesione o dell'irrogato per l'acquiescenza) |
Pagamento prima rata entro 20 giorni dal verbale di adesione o entro il termine per il ricorso in caso di acquiescenza (*****) |
3,5% (******) |
20 rate trimestrali |
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Omessi versamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione (*) |
Integrale versamento entro il 31 marzo 2023 o comunque entro il periodo di rateizzazione delle somme dovute a titolo di imposta, senza sanzioni e interessi |
Stralcio sanzioni e interessi |
31-mar-23 |
Stralciati |
20 rate trimestrali con scadenze successive alla prima: 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre, 31 marzo |
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CONTENZIOSO |
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Definizione liti pendenti |
Presentazione modello e versamento tutte le somme o la prima rata entro il 30 settembre 2023. Scomputo |
Stralcio sanzioni e interessi e riduzione imposte a seconda dello stato del giudizio al 1° gennaio 2023 |
30-set-23 |
Stralciati |
20 rate (********) |
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Conciliazione agevolata (**) |
Accordo conciliativo sottoscritto entro il 30 settembre 2023 |
Riduzione sanzioni a 1/18 del minimo |
30-set-23 |
3,5% (******) |
20 rate trimestrali |
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Rinuncia in Cassazione |
Rinuncia al giudizio in Cassazione e accordo sottoscritto entro il 30 settembre 2023 versamento entro 20 giorni dall'accordo |
Riduzione sanzioni a 1/18 del minimo |
30-set-23 |
3,5% (******) |
No |
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RISCOSSIONE |
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Rottamazione quater(***) (****) |
30 giugno 2023 presentazione domanda - 31 ottobre 2023 pagamento I rata o intero |
Stralcio sanzioni interessi e aggio |
31-ott-23 |
Stralciati |
18 rate (*********) |
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Stralcio dei carichi fino a mille euro (***) |
Automatico stralcio da parte dell'agente della riscossione entro il 30 aprile 2023 |
Stralcio complessivo |
30-apr-23 |
Stralciati |
No |
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Note: (*) La sanatoria ricomprende anche gli omessi versamenti di rate da conciliazione giudiziale; (**) sono definibili anche le controversie pendenti al 15 febbraio 2023 innanzi alle Corti di giustizia tributarie; (***) misura estesa anche ai debiti riscossi da Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni direttamente o tramite soggetti iscritti nell’albo; (****) Per i soggetti residenti o con sede legale e/o operativa nei comuni emiliani, marchigiani e toscani colpiti dalle alluvioni di maggio rinviati i termini per adempimenti e pagamenti di 3 mesi; (*****) Gli atti divenuti definitivi tra 2 gennaio e 15 febbraio 2023 potevano essere definiti entro il 30 aprile 2023; (******) Importo in base al Dm 21 maggio 2009; (*******) Le scadenze successive: 31 ottobre 2023, 30 novembre 2023, 20 dicembre 2023, 31 marzo 2024, 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024 (********) Con scadenza 30 settembre 2023, 31 ottobre 2023 e 20 dicembre 2023 e poi 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. Dopo le prime tre rate, il contribuente può versare con 51 rate mensili pagabili entro ultimo giorno di ciascun mese; (*********) Dopo la prima rata del 31 ottobre 2023 e la seconda del 30 novembre 2023, le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024