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Martedì, 13 Giugno, 2017
Nuova normativa sugli appalti

Il Dl 25/2017 (convertito dalla legge 49/2017) in vigore dal 23/4/2017 ha normato la nuova disciplina della responsabilità solidale negli appalti.

In particolare sono state modificate le procedure che regolano il meccanismo del regime di solidarietà: con riferimento al principio dell’escussione preventiva è variato il coinvolgimento dei soggetti parte del contratto a fronte dell’incapienza dei beni di chi esegue l’opera, in caso di mancato pagamento dei lavoratori o di mancati versamenti dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti.

In precedenza il debitore solidale (committente imprenditore o datore di lavoro), chiamato a rispondere in sede giudiziale del pagamento unitamente all’appaltatore e agli eventuali subappaltatori, poteva proporre un’eccezione con la quale chiedeva che fosse preventivamente escusso il patrimonio di questi ultimi; dunque l’azione esecutiva poteva essere promossa nei confronti del committente solo dopo che l’esecuzione verso l’appaltatore responsabile avesse dato esito infruttuoso.

Con la nuova normativa è stato cancellato il beneficio della preventiva escussione e quindi il committente può essere aggredito anche prima dell’appaltatore, dovendo pagare direttamente al lavoratore ed agli enti previdenziali tutti i crediti, salvo il diritto di agire per ottenere il rimborso dall’appaltatore di quanto pagato.

Si ricorda che il committente (se imprenditore), nei limiti dei due anni dalla cessazione del contratto di appalto, è obbligato in solido con l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori per i trattamenti retributivi (comprese le quote del Tfr), i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti, in relazione al periodo di esecuzione del contratto.

Sono, invece, escluse dall’obbligazione le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.