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Giovedì, 21 Marzo, 2024
Nuovo istituto dell’adesione al processo verbale di constatazione

Il D.lgs. 13/2024 ha, tra l’altro, introdotto, o meglio reintrodotto dato che si tratta di un istituto già conosciuto nell’ambito della normativa tributaria, l’adesione al processo verbale di constatazione.

La disciplina in esame, che fa parte dell’ampia riforma della normativa tributaria prevista, e che troverà applicazione con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024, fornisce al contribuente la possibilità di prestare adesione alle risultanze del processo verbale di constatazione.

L’adesione può essere effettuata senza condizioni, oppure condizionata alla rimozione di errori manifesti (ad esempio errori di calcolo) commessi dai verbalizzanti.

L’adesione deve avere ad oggetto il contenuto integrale del processo verbale di constatazione, deve avvenire entro 30 giorni dalla consegna dello stesso e deve essere comunicata, da parte del contribuente, al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate indicato nel verbale, oltre che all’organo che lo ha redatto, ad esempio la Guardia di finanza.

Se l’adesione è condizionata alla rimozione di errori manifesti, l’organo che ha redatto il verbale può, nei 10 giorni successivi alla comunicazione, correggere gli errori indicati dal contribuente, mediante aggiornamento del processo verbale di constatazione, informandone il contribuente e il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate che, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione dell’esito del ricalcolo da parte dell’organo verbalizzante, notifica l’atto di definizione.

Il rigetto dell’istanza di adesione condizionata dovrebbe essere impugnabile, ma sul punto non vi è chiarezza.

Fino alla comunicazione dell’atto di adesione e, comunque, non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del processo verbale di constatazione, i termini per l’accertamento restano sospesi.

L’adesione ai processi verbali di constatazione prevede il beneficio della riduzione delle sanzioni alla metà di quelle previste nel caso di adesione ordinaria (e quindi ad 1/6 del minimo).

Il pagamento delle somme dovute dovrà avvenire entro 20 giorni dall’adesione, eventualmente con dilazione in un massimo di 8 rate trimestrali oppure, per somme superiori a 50.000 euro, in un massimo di 16 rate trimestrali.

Da ultimo, si segnala come il nuovo istituto descritto non sia alternativo al ravvedimento operoso, ma complementare ad esso.

In particolare l’adesione al processo verbale di constatazione, può in taluni casi risultare istituto più favorevole per il contribuente rispetto al ravvedimento operoso, in quanto prevede un accordo integrale con il fisco, garantisce la riduzione delle sanzioni ad 1/6 del minimo e consente il pagamento rateale degli importi dovuti.