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Venerdì, 9 Settembre, 2022
Obblighi informativi circa le erogazioni pubbliche

Con la nostra Circolare n. 65/2021 del 17/12/2021, abbiamo segnalato che i soggetti obbligati all’iscrizione nel Registro delle Imprese sono tenuti a pubblicare nella nota integrativa al bilancio di esercizio gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi,  vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non  aventi  carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni.

Inoltre, le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelle non tenute alla redazione della nota integrativa (ad esempio le imprese “micro”) dovrebbero assolvere l’obbligo di informativa in oggetto mediante pubblicazione delle informazioni, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. Dunque, dalla lettera della norma, si poteva evincere che per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, l’obbligo informativo in esame non potesse essere assolto con l’indicazione in Nota integrativa ma richiedesse l’utilizzo del proprio sito Internet oppure del portale dell’associazione di categoria.

 

 

Il c.d. “Decreto semplificazioni” (D.L. 21 giugno 2022, n. 73 convertito dalla L. 4 agosto 2022, n. 122) ha introdotto una norma che, sia pure non formulata con chiarezza, dovrebbe evitare un doppio obbligo alle società con bilancio abbreviato e alle micro-imprese.

 

E’ infatti stata inserita la seguente disposizione: «fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell'adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all'articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per gli enti che provvedono nell’ambito della nota integrativa del bilancio d’esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all'adempimento è quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo».

 

La nuova norma dovrebbe potere essere letta (si veda “Il Sole 24 Ore” del 17/8/2022) nel senso dell’alternatività tra i due canali pubblicitari (sito Intenet e nota integrativa), così da evitare che i soggetti minori abbiano appesantimenti amministrativi e oneri superiori a quelli di maggiore dimensione.