Ricordiamo, come già segnalato nelle ns. circolari del 7/9/2007, del 27/10/2008, del 24/6/2010, dell’1/2/2011, del 18/1/2012, del 18/1/2013 e dell’8/1/2014 che l’INPS pretende che il socio di società a responsabilità limitata (esercente attività commerciale, di servizi, e/o di agenzia) che svolga la propria attività per la società in modo abituale e prevalente (cosiddetto socio – lavoratore) sia obbligato all’iscrizione presso l’INPS nella gestione commercianti e al versamento dei contributi previdenziali in base alla propria quota del reddito dichiarato dalla società ai fini Ires (anche se non distribuito al socio) e comunque in base all’importo minimale.
Ricordiamo inoltre che (in base alla Legge 122/2010) il socio di S.r.l. che ne sia amministratore e che svolga nella società la sua attività abituale e prevalente (anche di mero tipo organizzativo e direttivo), risulta obbligato sia all’iscrizione alla gestione separata INPS, che alla gestione INPS commercianti ed al versamento sia dei contributi sui compensi eventualmente percepiti come amministratore che dei contributi sull’utile figurativo (o comunque del contributo minimale annuo).