Con la nostra Circolare n. 15/2019 del 15/2/2019, avevamo segnalato che, a seguito della pubblicazione del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, che, ha introdotto il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, era stato modificato l’articolo 2477 del Codice civile (che tratta degli obblighi della S.r.l. in materia di nomina dei sindaci e di revisione legale dei conti) prevedendo nuovi è più rigidi limiti dimensionali (in particolare il superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti: totale dell’attivo patrimoniale: 2 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità).
Il c.d. “decreto sblocca-cantieri” (D.L. 32/2019) ha ulteriormente modificato i predetti limiti e quindi il testo dell’articolo 2477 del Codice civile, che, dunque, ora prevede che, per una S.r.l., la nomina dell’organo di controllo e del revisore è obbligatoria se la società: