il D.L. 29 settembre 2023, n. 131 ha introdotto la facoltà di regolarizzare, mediante l’istituto del ravvedimento operoso, l’omessa memorizzazione e trasmissione degli scontrini fiscali, commessa tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, anche se già rilevata con processo verbale di constatazione.
L’omessa contabilizzazione dei corrispettivi rileva anche ai fini delle imposte sui redditi; dunque, in caso di regolarizzazione, è necessario versare con il ravvedimento operoso il minore pagamento del saldo Irpef, Ires e Irap riferito al 2022 e dell’acconto 2023.
In sede di ravvedimento dovranno essere sanati anche gli omessi versamenti dell’IVA risultante dalle liquidazioni periodiche in presenza di violazioni quali l’omessa fatturazione e la mancata certificazione dei corrispettivi.
Da ultimo si segnala che le violazioni regolarizzate non saranno considerate nel computo ai fini dell’applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell’attività.