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Giovedì, 23 Gennaio, 2014
Omessi versamenti IVA/ritenute Irpef

Come noto, ai sensi degli articoli 10-bis e 10-ter del D.Lgs. 74/2000, è punita con la reclusione da sei mesi a due anni  l’omissione di versamenti di Iva e ritenute Irpef per somme superiori a Euro 50.000 per periodo di imposta. La giurisprudenza ha in taluni casi escluso la responsabilità penale di imprenditori di cui era stata riconosciuta l’effettiva impossibilità incolpevole di adempiere ai versamenti.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 2614/2014, depositata in data 21/1/2014, è interessante, in quanto pare dettare un orientamento preciso. Nel caso di specie è stata confermata la condanna dell’imprenditore, e la Corte riafferma principi che paiono fortemente restrittivi, ma nelle motivazioni è contenuta un’apertura verso le ragioni dei contribuenti in crisi di liquidità finanziaria

Sostanzialmente, la Corte subordina la possibilità di riconoscere alla crisi economica la portata di esimente a una prova rigorosa circa la reale ed effettiva impossibilità all’adempimento, assolutamente incolpevole, ottenuta attraverso una dimostrazione puntuale delle cause di tale impossibilità, della loro imprevedibilità e, tendenziale, inevitabilità, non lasciata ad affermazioni generiche e indimostrate (crisi di liquidità e/o economica del settore).

Resta una prima apertura ma non si può parlare di ripensamento nella posizione della Cassazione: almeno sulla carta, le condizioni richieste continuano a essere particolarmente rigide.