Il D.lgs. 15/1/2016 n. 8 recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione” è stato pubblicato in Gazzetta n. 17 del 22/1/2016, in attuazione della legge 28/4/2014, n. 67, ed è dunque entrato in vigore lo scorso 6/2/2016.
L’omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali fino a 10.000 Euro non costituisce più reato ma sarà punito con una sanzione da 10.000 a 50.000 Euro.
La normativa in oggetto ha previsto la trasformazione in illecito amministrativo del reato di omesso versamento in questione a condizione che non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui e preservando comunque la possibilità per il datore di lavoro di non rispondere neanche amministrativamente, se provvede al versamento entro il termine di tre mesi.
Per espressa previsione le nuove sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili.
Nel caso in cui i procedimenti siano stati definiti con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.
Ove il procedimento sia pendente, l’Autorità giudiziaria entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto dispone la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa.
Quest’ultima deve notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni dalla ricezione degli atti. Entro 60 giorni da tale notificazione l’interessato può estinguere il tutto mediante il pagamento della metà della sanzione oltre le spese di procedimento