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Venerdì, 4 Febbraio, 2022
Operazioni con l’estero

Sull’argomento si vedano anche le ns. Circolari n. 61/2021 del 3/12/2021, n. 59/2021 del 12/11/2021 e n. 08/2022 del 2/2/2022.

 

Il decreto legislativo 192/2021 dell’1/12/2021 ha recepito la direttiva UE 2018/1910 (c.d. “quick fixes”), modificando il Dl 331/1993, introducendo una specifica normativa sulle seguenti fattispecie.

 

Vendite a catena

E’ stato introdotto, nel Dl 331/1993, l’articolo 41-ter, con la finalità di individuare, all’interno della catena di vendite, quali abbiano natura intracomunitaria e, quindi, siano non imponibili secondo la normativa italiana.

La norma definisce “cessioni a catena” le cessioni successive di medesimi beni, oggetto di un unico trasporto intracomunitario, dal primo cedente all’ultimo acquirente e definisce “operatore intermedio” il cedente, diverso dal primo, che trasporta o spedisce i beni anche tramite un terzo che agisce per suo conto.

E’ poi individuata le regola generale per cui nelle cessioni a catena, con trasporto dei beni dall’Italia effettuato da un operatore intermedio Ue, si considera cessione non imponibile solo la cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio stesso.

Nelle cessioni a catena in cui il trasporto termina in Italia, si considera acquisto intraUe solo quello effettuato nei confronti dell’operatore intermedio; se quest’ultimo, però, comunica al cedente Ue la propria partita Iva dello Stato in cui ha inizio il trasporto, l’acquisto intraUe è quello effettuato dall’acquirente dell’operatore intermedio.

Dunque il ruolo decisivo nelle vendite a catena è dato dal trasporto, in quanto la non imponibilità è applicata alla cessione intraUE alla quale il trasporto è imputato.

Perché alla vendita nei suoi confronti sia imputato il trasporto, occorre che l’operatore intermedio provi che lui stesso, ovvero un terzo per suo conto, si sia occupato del trasferimento dei beni, facendo riferimento alle condizioni del contratto tra il soggetto che cura il trasporto e l’operatore intermedio stesso; in particolare, occorre verificare che il rischio di perdita o danneggiamento dei beni gravi sull’operatore intermedio.

Si segnala come resti comunque in essere la normativa sulle operazioni triangolari, per cui se il promotore nazionale indica il proprio cliente come destinatario finale dell’assolvimento dell’Iva nello Stato in cui avviene la consegna del bene, non dovrà identificarsi in quello Stato ai fini Iva, ma sarà il suo cliente a versare l’imposta con il reverse charge.

Dunque, il soggetto italiano, promotore della triangolazione tra tre soggetti Ue e soggetto che cura il trasferimento fisico dei beni dal primo cedente all’acquirente finale, dovrà:

- integrare la fattura emessa dal primo cedente Ue per l’acquisto intraUe, richiamando l’articolo 40, comma 2 del Dl 331/1993, e annotarla nel registro Iva degli acquisti e delle vendite;

- emettere nei confronti dell’acquirente finale Ue una fattura non imponibile (ex articolo 41 del Dl 331/1993), designando espressamente nello stesso documento l’acquirente come responsabile del versamento dell’Iva.

Nel caso in cui il soggetto intermedio, che cura il trasporto, comunichi al primo cedente italiano il numero identificativo Iva assegnatogli in Italia, il trasporto intraUe sarà imputato alla cessione eseguita dall’operatore intermedio al successivo soggetto Ue della catena; tale cessione sarà quella non imponibile in Italia.

In merito alla prima cessione (da fornitore italiano a promotore), potrebbe valere l’articolo 58 del Dl 331/1993 ai fini della non imponibilità Iva, in quanto la norma richiede per la non imponibilità della cessione interna, che il trasporto sia effettuato a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi.

Secondo la Corte di Cassazione (da ultima sentenza 14031/2020), il regime di non imponibilità della cessione nazionale in triangolazione si applicherebbe anche qualora il trasporto dei beni nello Stato membro di destinazione Ue sia avvenuto a cura del promotore, essendo sufficiente che la consegna a tale ultimo soggetto sia stata prevista, sin dall’origine, in funzione della consegna della merce al cessionario Ue.

Si segnala da ultimo come la disposizione in oggetto non si applichi alle vendite a distanza effettuate tramite le interfacce elettroniche, che hanno una specifica disciplina, introdotta con il recepimento della direttiva e-commerce.

 

Contratti di call-off stock

Con l’introduzione, nel Dl 331/1993, degli articoli 41-bis (cessioni intracomunitarie) e 38-ter (acquisti intracomunitari) viene riconosciuto a livello unionale il contratto di call off stock, ad oggi privo di una propria disciplina normativa. Il predetto contratto prevede che il venditore trasferisca uno stock di beni presso un magazzino a disposizione di un acquirente situato in un altro Stato UE con l’accordo che quest’ultimo ne diventi proprietario solo all’atto del prelievo dal deposito.

La normativa prevede il differimento della tassazione dell’operazione dal momento dell'invio dei beni al momento del prelievo da parte del cliente nello Stato membro di consumo degli stessi; dunque la cessione intraUe si considera effettuata solo al momento del trasferimento del diritto di disporre dei beni come proprietario in favore del soggetto destinatario, ovvero quando quest'ultimo preleva i beni stoccati

L’operazione si deve concludere entro 12 mesi dall’arrivo dei beni; decorso tale termine, senza che l’acquirente abbia prelevato i beni e senza che gli stessi ritornino nello Stato membro di partenza, si ha l’obbligo per il cedente di assumere una posizione fiscale Iva nello Stato di arrivo.

Nel caso di operazioni di call-off stock dovrà essere posta attenzione alla corretta redazione dei modelli Intrastat; al momento del trasferimento, il cedente nazionale dovrà compilare il nuovo modello Intra-1 sexies con cui dovrà indicare lo Stato e il codice identificativo del soggetto destinatario e il tipo di operazione, mentre al momento del prelievo dei beni dal deposito nello Stato membro del destinatario dovrà perfezionare la cessione intraUe con presentazione del modello Intra-1 bis.